Testo d’iniziativa
Iniziativa popolare federale “Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)”La Costituzione federale[1] è modificata come segue: Art. 39 cpv. 1bis 1bis L’impiego di procedure di voto elettroniche è vietato. Art. 197 n. 12[2] 12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 1bis (Impiego di procedure di voto elettroniche) 1L’articolo 39 capoverso 1bis entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili. 2 L’Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:
3 L’Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore. [1] SR 101 |